Art. 10

Misure che prevengono la diffusione degli organismi nocivi specificati in caso di focolai degli organismi nocivi specificati nel territorio dell’Unione

In vigore dal 10 nov 2025
Misure che prevengono la diffusione degli organismi nocivi specificati in caso di focolai degli organismi nocivi specificati nel territorio dell’Unione 1.   Le autorità competenti, per quanto possibile, individuano l’origine dell’infezione e la via di diffusione associata al focolaio, compresa l’origine delle piante specificate che sono state spostate prima della definizione di un’area delimitata. 2.   Le piante specificate che sono state coltivate in un sito di produzione situato in un’area delimitata non sono spostate al di fuori di tale area delimitata, né dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, salvo che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le piante specificate sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione isolato fisicamente dai vettori specificati, registrato dalle autorità competenti e sottoposto da tali autorità a ispezioni con una frequenza adeguata; b) le piante specificate sono state trasportate nell’area delimitata o attraverso tale area in modo da prevenire la diffusione degli organismi nocivi specificati, ad esempio in contenitori chiusi, garantendo che non possano essere infettate dagli organismi nocivi specificati o dai vettori specificati; c) il più vicino possibile al momento dello spostamento, il lotto delle piante specificate è stato sottoposto ad analisi molecolare per rilevare la presenza degli organismi nocivi specificati utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare un livello di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 95 %. 3.   Le piante specificate originarie di una zona esterna all’area delimitata non sono spostate al di fuori delle zone infette o attraverso le stesse, salvo che siano state adottate misure efficaci per prevenirne l’infezione da parte degli organismi nocivi specificati e l’infestazione da parte dei vettori specificati. 4.   Le piante specificate in forma di frutti che sono state coltivate in un sito di produzione situato in un’area delimitata non sono spostate al di fuori di tale area delimitata, né dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, salvo che tali frutti siano privi di peduncoli e foglie. 5.   Le piante specificate in forma di frutti originarie di una zona esterna all’area delimitata non sono spostate al di fuori delle zone infette o attraverso le stesse, salvo che tali frutti siano privi di peduncoli e foglie.
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