Art. 7
Indagini nelle aree delimitate
In vigore dal 10 nov 2025
Indagini nelle aree delimitate
1. Nelle aree delimitate le autorità competenti effettuano intensive indagini annuali come indicato all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria.
2. La progettazione dell’indagine tiene conto degli orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio. La progettazione e lo schema di campionamento dell’indagine usati nelle indagini a fini di rilevazione sono in grado di individuare un livello di presenza degli organismi nocivi specificati dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 95 %.
3. Tali indagini sono effettuate conformemente all’, paragrafi 3 e 4, allo scopo di rilevare la presenza degli organismi nocivi specificati sulle piante specificate e, se del caso, sui vettori specificati.
Storico versioni
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