Art. 5

Definizione di aree delimitate

In vigore dal 10 nov 2025
Definizione di aree delimitate 1.   Qualora la presenza degli organismi nocivi specificati sulle piante specificate sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata ai fini dell’eradicazione degli organismi nocivi specificati. 2.   L’area delimitata è costituita da: a) una zona infetta con un raggio di almeno 50 m attorno alle piante specificate risultate infette dagli organismi nocivi specificati; e b) una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno 3 km oltre i confini della zona infetta. Se l’area a rischio è un centro per il giardinaggio o un vivaio, la delimitazione dell’area delimitata per quanto riguarda la zona infetta comprende l’intero centro per il giardinaggio o vivaio. Ciò si applica in aggiunta al raggio di almeno 50 m attorno alle piante specificate risultate infette dagli organismi nocivi specificati di cui al primo comma, lettera a).
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