Art. 8

Verifiche della qualità del prodotto

In vigore dal 17 ott 2025
Verifiche della qualità del prodotto 1.   Le verifiche della qualità del prodotto sono effettuate e documentate ogni anno per ciascuna sostanza attiva, tenendo conto delle verifiche precedenti, e comprendono almeno la verifica degli elementi seguenti: a) i controlli critici in corso di fabbricazione e i risultati delle prove critiche sulla sostanza attiva, b) tutti i lotti che sono risultati non conformi alle specifiche stabilite, c) tutte le deviazioni o le non conformità critiche e la relativa indagine, d) tutte le modifiche apportate al processo di fabbricazione o ai metodi analitici, e) i risultati del programma di monitoraggio della stabilità, f) tutte le restituzioni, tutti i reclami e i richiami relativi alla qualità, g) l'adeguatezza delle azioni correttive. 2.   Si valutano i risultati della verifica della qualità del prodotto; si valuta inoltre se siano necessarie azioni correttive e/o preventive. I motivi delle azioni correttive sono documentati e le azioni correttive concordate sono completate in modo tempestivo ed efficace.
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