Art. 6

Responsabilità dell'unità qualità

In vigore dal 17 ott 2025
Responsabilità dell'unità qualità 1.   L'unità qualità è responsabile sia della garanzia della qualità che del controllo della qualità. 2.   Le responsabilità dell'unità qualità comprendono, tra l'altro, gli elementi seguenti: a) il rilascio o il rigetto delle sostanze attive e dei relativi intermedi; b) l'istituzione di un sistema per il rilascio o il rigetto di materie prime, intermedi e materiali di confezionamento e di etichettatura; c) l'esame delle registrazioni del lotto di produzione e dei controlli di laboratorio per verificare i parametri critici di processo prima del rilascio della sostanza attiva; d) l'approvazione di: i) specifiche e istruzioni generali di produzione; ii) procedure che incidono sulla qualità delle sostanze attive o dei relativi intermedi; iii) fabbricanti a contratto di intermedi e sostanze attive; iv) modifiche che possono incidere sulla qualità della sostanza attiva o dei relativi intermedi; e) la verifica e l'approvazione di tutti i documenti pertinenti relativi alla qualità; f) la garanzia che: i) le deviazioni critiche siano esaminate e risolte; ii) si effettuino autoispezioni e/o audit interni; iii) i reclami relativi alla qualità siano oggetto di indagini e siano risolti; iv) si utilizzino sistemi efficaci per la manutenzione e la taratura delle attrezzature critiche; v) i materiali siano sottoposti a prove adeguate e i risultati siano comunicati; vi) se del caso siano disponibili dati di stabilità a sostegno della ripetizione delle prove sulle sostanze attive o sugli intermedi; g) lo svolgimento delle verifiche della qualità del prodotto, di cui all'. 3.   Le responsabilità dell'unità qualità sono documentate per iscritto e non sono delegate.
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