Art. 57
Convalida della pulizia
In vigore dal 17 ott 2025
Convalida della pulizia
1. Le procedure di pulizia sono sottoposte a convalida. La convalida della pulizia riguarda le situazioni o le fasi del processo in cui la contaminazione o il trascinamento di materiali presentano il rischio più grave per la qualità della sostanza attiva.
2. La convalida delle procedure di pulizia riflette i modelli effettivi di utilizzo delle attrezzature. Se nella stessa attrezzatura si fabbricano vari intermedi o sostanze attive, e la pulizia dell'attrezzatura si effettua con lo stesso processo, per la convalida della pulizia si possono selezionare un intermedio o una sostanza attiva rappresentativi. Questa selezione si basa sugli elementi seguenti:
a)
la solubilità dell'intermedio o della sostanza attiva,
b)
la difficoltà della pulizia,
c)
il calcolo dei limiti di residui in base alla potenza, alla tossicità e alla stabilità.
3. Il protocollo di convalida della pulizia descrive:
a)
le attrezzature da pulire,
b)
le procedure,
c)
i materiali,
d)
i livelli di pulizia accettabili,
e)
i parametri da monitorare e controllare,
f)
i metodi analitici da applicare,
g)
il tipo di campioni da ottenere e le relative modalità di prelievo ed etichettatura.
4. Per il campionamento si utilizzano il tampone, il risciacquo o metodi alternativi (ad esempio estrazione diretta), a seconda dei casi, per rilevare residui insolubili e solubili. I metodi di campionamento utilizzati consentono la misurazione quantitativa dei livelli di residui che rimangono sulle superfici dell'attrezzatura dopo la pulizia.
5. Si applicano metodi analitici convalidati sensibili per rilevare residui o contaminanti. Il limite di rilevazione per ciascun metodo analitico è abbastanza sensibile per rilevare il livello accettabile stabilito per il residuo o il contaminante. Si stabilisce il livello di recupero che il metodo consente di ottenere. I limiti di residui sono pratici, realizzabili, verificabili e basati sul residuo più nocivo. I limiti possono essere stabiliti sulla base dell'attività farmacologica, tossicologica o fisiologica minima nota della sostanza attiva o del suo componente più nocivo.
6. Le prove di pulizia o sanificazione delle attrezzature riguardano la contaminazione microbiologica ed endotossinica per i processi per i quali è necessario ridurre la conta microbiologica totale o le endotossine nella sostanza attiva, o per altri processi in cui tale contaminazione potrebbe destare preoccupazione (ad esempio sostanze attive non sterili utilizzate per fabbricare prodotti sterili).
7. Le procedure di pulizia sono monitorate a intervalli appropriati dopo la convalida per garantirne l'efficacia quando sono applicate durante la produzione di routine. Ove ciò sia fattibile la pulizia delle attrezzature può essere monitorata mediante prove analitiche ed esami visivi. L'ispezione visiva può consentire il rilevamento di contaminazione massiccia concentrata in aree limitate che altrimenti non sarebbe possibile rilevare mediante campionamento o analisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2154:oj#art-57