Art. 35

Termini

In vigore dal 17 ott 2025
Termini I termini eventualmente specificati nelle istruzioni generali di produzione sono rispettati per garantire la qualità delle sostanze attive e dei relativi intermedi. Le deviazioni dai termini sono documentate e valutate.
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Termini (Art. 35 Regolamento (UE) 2025/2154) — Testo vigente | Portale Normativo