Art. 32

Campionamento sui materiali in arrivo

In vigore dal 17 ott 2025
Campionamento sui materiali in arrivo 1.   Il personale incaricato del prelievo dei campioni riceve una formazione sulle tecniche e sulle attrezzature per il campionamento, sui rischi di contaminazione crociata, sulle precauzioni da osservare per quanto riguarda le sostanze instabili o sterili, sulla necessità di registrare qualsiasi circostanza imprevista o insolita nonché su altri aspetti pertinenti per l'attuazione delle procedure di campionamento. 2.   I campioni sono rappresentativi del lotto di materiali da cui sono stati prelevati. Il prelievo dei campioni si effettua secondo procedure scritte che descrivano almeno quanto segue: a) il numero di contenitori da sottoporre a campionamento, b) la parte del contenitore da sottoporre a campionamento, c) la quantità di campione da prelevare da ciascun contenitore. 3.   Il numero di contenitori da sottoporre a campionamento e le dimensioni del campione si basano su un piano di campionamento che tiene conto di quanto segue: a) la criticità del materiale in arrivo; b) la variabilità del materiale, c) la cronistoria della conformità del fornitore, d) la quantità di campione necessaria per l'analisi. 4.   Il campionamento si effettua in punti definiti e secondo procedure atte a prevenire la contaminazione del materiale sottoposto a campionamento e la contaminazione di altri materiali. 5.   I contenitori da cui si prelevano i campioni sono aperti con cura e successivamente richiusi; sono contrassegnati per segnalare che è stato prelevato un campione. 6.   I contenitori per campioni recano un'etichetta indicante il contenuto, il numero del lotto, la data del campionamento e i contenitori da cui sono stati prelevati i campioni.
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