Art. 32 · Campionamento sui materiali in arrivo

Art. 32

Campionamento sui materiali in arrivo

In vigore dal 17 ott 2025
Campionamento sui materiali in arrivo 1.   Il personale incaricato del prelievo dei campioni riceve una formazione sulle tecniche e sulle attrezzature per il campionamento, sui rischi di contaminazione crociata, sulle precauzioni da osservare per quanto riguarda le sostanze instabili o sterili, sulla necessità di registrare qualsiasi circostanza imprevista o insolita nonché su altri aspetti pertinenti per l'attuazione delle procedure di campionamento. 2.   I campioni sono rappresentativi del lotto di materiali da cui sono stati prelevati. Il prelievo dei campioni si effettua secondo procedure scritte che descrivano almeno quanto segue: a) il numero di contenitori da sottoporre a campionamento, b) la parte del contenitore da sottoporre a campionamento, c) la quantità di campione da prelevare da ciascun contenitore. 3.   Il numero di contenitori da sottoporre a campionamento e le dimensioni del campione si basano su un piano di campionamento che tiene conto di quanto segue: a) la criticità del materiale in arrivo; b) la variabilità del materiale, c) la cronistoria della conformità del fornitore, d) la quantità di campione necessaria per l'analisi. 4.   Il campionamento si effettua in punti definiti e secondo procedure atte a prevenire la contaminazione del materiale sottoposto a campionamento e la contaminazione di altri materiali. 5.   I contenitori da cui si prelevano i campioni sono aperti con cura e successivamente richiusi; sono contrassegnati per segnalare che è stato prelevato un campione. 6.   I contenitori per campioni recano un'etichetta indicante il contenuto, il numero del lotto, la data del campionamento e i contenitori da cui sono stati prelevati i campioni.
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