Art. 4
Attuazione di un sistema di qualità farmaceutica
In vigore dal 17 ott 2025
Attuazione di un sistema di qualità farmaceutica
1. I fabbricanti dispongono di un sistema di qualità farmaceutica completo progettato per garantire la qualità dei medicinali veterinari.
2. La conformità alla buona pratica di fabbricazione e ai termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio costituisce un elemento essenziale del sistema di qualità farmaceutica.
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