Art. 4 · Attuazione di un sistema di qualità farmaceutica

Art. 4

Attuazione di un sistema di qualità farmaceutica

In vigore dal 17 ott 2025
Attuazione di un sistema di qualità farmaceutica 1.   I fabbricanti dispongono di un sistema di qualità farmaceutica completo progettato per garantire la qualità dei medicinali veterinari. 2.   La conformità alla buona pratica di fabbricazione e ai termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio costituisce un elemento essenziale del sistema di qualità farmaceutica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2091:oj#art-4