Art. 27

Manipolazione di materiali e prodotti

In vigore dal 17 ott 2025
Manipolazione di materiali e prodotti 1.   La manipolazione di materiali e prodotti, compresi gli aspetti relativi al ricevimento, alla quarantena, al campionamento, allo stoccaggio, all’etichettatura e al confezionamento, è effettuata conformemente a procedure o istruzioni scritte e registrata a seconda dei casi. 2.   Tutti i materiali in arrivo sono controllati per accertare che la partita corrisponda all’ordine. 3.   Se necessario sono puliti i contenitori. I danni ai contenitori e qualsiasi altro problema (ad esempio prove della manomissione dei sigilli o di violazioni dell’integrità della confezione) che possono incidere negativamente sulla qualità del materiale sono esaminati, registrati e segnalati al servizio responsabile del controllo della qualità. 4.   Le condizioni di trasporto dei prodotti sfusi, dei prodotti intermedi e dei campioni sono verificate per garantire la conformità alle eventuali condizioni specificate. 5.   I materiali in arrivo sono sottoposti a quarantena, fisicamente o amministrativamente, immediatamente dopo il ricevimento, fino a quando il loro rilascio non sia autorizzato da una persona responsabile, previa verifica della conformità alle specifiche pertinenti. Se una consegna di materiali è costituita da lotti diversi, ogni lotto è considerato separatamente ai fini del campionamento, delle prove e del rilascio. 6.   Tutti i materiali sono stoccati in condizioni adeguate al fine di garantire la qualità e in modo ordinato per consentire la separazione dei lotti (fisica o elettronica) e la rotazione delle scorte. 7.   I contenitori sono adeguatamente etichettati, e le etichette comprendono: (a) la denominazione designata del prodotto e il riferimento del codice interno, se del caso; (b) il numero di lotto indicato al momento del ricevimento; (c) se del caso, lo stato del contenuto (ad esempio in quarantena, in prova, rilasciato, respinto); (d) se del caso, una data di scadenza oltre la quale è necessario ripetere la prova. Qualora siano utilizzati sistemi di stoccaggio interamente informatizzati, non è necessario che tutte le informazioni di cui alle lettere da a) a d) figurino in modo leggibile sull’etichetta. 8.   In qualsiasi momento del processo di fabbricazione, tutti i materiali, i contenitori per i prodotti sfusi, le attrezzature principali e, se del caso, i locali utilizzati sono etichettati o altrimenti identificati con l’indicazione del prodotto o del materiale in lavorazione, del dosaggio (se del caso) e del numero del lotto. Se del caso tale indicazione menziona anche la fase di produzione. 9.   Quando sono manipolati materiali o prodotti allo stato secco sono adottate precauzioni particolari per prevenire la produzione e la propagazione di polveri, in particolare per quanto riguarda i materiali estremamente attivi o sensibilizzanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2091:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Manipolazione di materiali e prodotti (Art. 27 Regolamento (UE) 2025/2091) — Testo vigente | Portale Normativo