Art. 6
Controlli dell’assorbimento d’acqua e del tenore totale d’acqua nelle carcasse di pollo
In vigore dal 6 ott 2025
Controlli dell’assorbimento d’acqua e del tenore totale d’acqua nelle carcasse di pollo
1. Conformemente all’allegato III nei macelli sono effettuati controlli regolari dell’assorbimento d’acqua, con frequenze appropriate determinate in procedure elaborate nel rispetto dei principi del sistema HACCP a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Qualora da tali controlli emerga che la quantità d’acqua assorbita è superiore alle soglie di cui all’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2026/343, il macello procede immediatamente ai necessari adeguamenti tecnici del processo.
2. Le autorità competenti effettuano periodicamente controlli del tenore d’acqua, con frequenze appropriate determinate in base al rischio e a campione, sulle carcasse di pollo congelate e surgelate di ciascun macello utilizzando il metodo di analisi di cui all’, paragrafo 1. Detti controlli non devono essere effettuati sulle carcasse per le quali è stato dimostrato all’autorità competente che sono destinate esclusivamente all’esportazione.
3. Se il risultato dei controlli di cui al paragrafo 2 supera i valori di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2026/343, il macello interessato può chiedere che sia effettuata una controanalisi di un lotto nel laboratorio di riferimento dello Stato membro, utilizzando un metodo scelto dall’autorità competente dello Stato membro. I costi dell’analisi suddetta sono a carico del detentore del lotto.
4. Se dopo la controanalisi non è considerato conforme al presente regolamento, il lotto in questione resta sotto il controllo dell’autorità competente sino al momento in cui riceve un trattamento conforme alle disposizioni dei paragrafi 5 e 6 o è oggetto di altra decisione.
5. Se si certifica all’autorità competente che il lotto di cui al paragrafo 4 è destinato all’esportazione, la medesima autorità competente adotta i necessari provvedimenti per evitare che detto lotto sia commercializzato all’interno dell’Unione.
6. L’autorità competente può autorizzare la commercializzazione del lotto nell’Unione conformemente all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2026/343.
7. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano mutatis mutandis alle carcasse di pollo congelate e surgelate importate al momento dello sdoganamento.
Storico versioni
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