Art. 7

Cooperazione e assistenza nei controlli del tenore d’acqua

In vigore dal 6 ott 2025
Cooperazione e assistenza nei controlli del tenore d’acqua 1.   Lo Stato membro di destinazione può, ove sussistano fondati motivi per sospettare irregolarità, effettuare controlli a campione non discriminatori su carcasse di pollo congelate o surgelate, per verificare che un lotto soddisfi i requisiti previsti dall’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2026/343. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati nel luogo di destinazione della merce o in altra opportuna sede; in quest’ultimo caso, l’inoltro della merce deve essere perturbato quanto meno possibile, il luogo non deve trovarsi alla frontiera e la merce deve poter pervenire normalmente a destinazione dopo il prelievo dei campioni necessari. Tuttavia i prodotti in questione non sono venduti al consumatore finale prima che il risultato dei controlli dimostri la conformità all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2026/343. I controlli in parola sono effettuati il più rapidamente possibile, in modo da evitare indebiti ritardi nell’immissione sul mercato del prodotto e da non provocare ritardi che possano pregiudicare la qualità dello stesso. I risultati dei controlli, tutte le conseguenti decisioni e i motivi che hanno portato all’adozione delle stesse, sono notificati allo speditore, al destinatario o al loro rappresentante entro due giorni lavorativi dal prelievo dei campioni. Le decisioni adottate dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione sono comunicate, con le relative motivazioni, all’autorità competente dello Stato membro di spedizione. A richiesta dello speditore o del suo rappresentante, le decisioni con le relative motivazioni sono loro comunicate per iscritto, con l’indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro di destinazione, nonché della procedura e dei termini prescritti per il ricorso stesso. 3.   Se il risultato dei controlli di cui al paragrafo 1 supera i valori di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2026/343, il detentore del lotto interessato può chiedere che sia effettuata una controanalisi in uno dei laboratori di riferimento degli Stati membri che figurano nell’elenco pubblicato dalla Commissione sul sito Europa, utilizzando lo stesso metodo di analisi della prova iniziale. I costi dell’analisi suddetta sono a carico del detentore del lotto. I compiti dei laboratori di riferimento sono elencati all’allegato IV del presente regolamento. 4.   Se a seguito di un controllo effettuato a norma dei paragrafi 1 e 2 nonché, se del caso, di una controanalisi, si constata che le carcasse di pollo congelate o surgelate non sono conformi a quanto disposto dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2026/343, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione applica le procedure indicate all’, paragrafo 4, del presente regolamento. 5.   Nei casi previsti dai paragrafi 3 e 4 l’autorità competente dello Stato membro di destinazione si mette immediatamente in contatto con le autorità competenti dello Stato membro di spedizione. Queste ultime prendono tutte le misure necessarie e comunicano alla competente autorità dello Stato membro di destinazione la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni. Qualora i controlli di cui ai paragrafi 1 e 3 evidenzino ripetute irregolarità o qualora detti controlli, secondo il parere dello Stato membro di spedizione, siano stati effettuati senza una giustificazione sufficiente, le autorità competenti degli Stati membri interessati ne informano la Commissione. La Commissione, di propria iniziativa per garantire l’applicazione uniforme delle norme di commercializzazione delle carni di pollame o su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione, può: a) chiedere la cooperazione delle autorità nazionali competenti dello Stato membro interessato per effettuare ispezioni in loco nello stabilimento in questione; o b) chiedere all’autorità competente dello Stato membro di spedizione di intensificare la frequenza dei controlli e aumentare il campionamento dei prodotti dello stabilimento interessato e, se necessario, di applicare sanzioni. La Commissione comunica agli Stati membri le proprie conclusioni. Gli Stati membri sul cui territorio è effettuata un’ispezione forniscono al personale della Commissione l’assistenza necessaria all’espletamento dei loro compiti. In attesa delle conclusioni della Commissione, lo Stato membro di spedizione, su richiesta dello Stato membro di destinazione, intensifica la frequenza dei controlli sui prodotti provenienti dallo stabilimento in questione. Qualora tali misure siano adottate per rimediare a irregolarità ripetute in uno stabilimento, i costi sostenuti per l’applicazione delle misure di cui al terzo comma, lettere a) e b), sono a carico dello stabilimento interessato.
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