Art. 8
Controlli dell’assorbimento d’acqua e del tenore totale d’acqua nei tagli delle carni di pollo
In vigore dal 6 ott 2025
Controlli dell’assorbimento d’acqua e del tenore totale d’acqua nei tagli delle carni di pollo
1. Il metodo di analisi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2026/343 è stabilito nell’allegato II del presente regolamento («prova chimica»).
2. Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro vigilano a che i macelli e i laboratori di sezionamento, annessi o meno ai macelli, adottino tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2026/343, in particolare a che:
a)
ad eccezione del raffreddamento ad aria delle carcasse di tacchino, siano effettuati controlli regolari dell’assorbimento d’acqua presso i macelli, in conformità dell’, paragrafo 1, anche per le carcasse di polli e di tacchini destinate alla produzione dei tagli freschi, congelati e surgelati elencati all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2026/343;
b)
i risultati dei controlli siano registrati e conservati per un periodo di un anno;
c)
ogni lotto sia contrassegnato con la data di produzione; la data di produzione di ciascun lotto figuri nel registro di produzione.
3. I controlli del tenore d’acqua di cui al paragrafo 1 sono effettuati, con frequenze appropriate determinate in base al rischio e a campione, sui tagli di pollo congelati e surgelati di ciascun laboratorio di sezionamento che produca tali tagli conformemente all’allegato II. Tali controlli non devono essere sui tagli per i quali è stato dimostrato all’autorità competente che sono destinati esclusivamente all’esportazione.
4. L’, paragrafi da 2 a 5, e l’ si applicano mutatis mutandis ai tagli di pollame di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2026/343.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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