Art. 4

Controlli delle menzioni riservate facoltative

In vigore dal 6 ott 2025
Controlli delle menzioni riservate facoltative 1.   Gli operatori del settore alimentare che commercializzano prodotti che utilizzano i termini di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2026/343 sono soggetti a registrazione speciale. 2.   Le ispezioni relative al rispetto degli del regolamento delegato (UE) 2026/343 sono effettuate con frequenze appropriate determinate in base al rischio presso: a) l’azienda; b) i mangimifici e i fornitori di mangimi; c) il macello; d) l’incubatoio. 3.   Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione, con ogni mezzo idoneo, compresa la pubblicazione su Internet, l’elenco aggiornato degli operatori del settore alimentare riconosciuti e registrati conformemente al paragrafo 1, recante i nomi e gli indirizzi nonché il numero assegnato a ognuno di essi.
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