Art. 5
Nomi delle carcasse e dei tagli di pollame
In vigore dal 6 ott 2025
Nomi delle carcasse e dei tagli di pollame
1. Per i prodotti cui si applica il presente regolamento, le denominazioni di vendita degli alimenti ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 sono costituite dai nomi indicati all’ del presente regolamento e dai termini corrispondenti nelle altre lingue ufficiali dell’Unione contenuti nell’allegato I del presente regolamento; il nome reca anche:
a)
nel caso di carcasse intere, il riferimento ad una delle presentazioni specificate all’, paragrafo 1;
b)
nel caso di tagli di pollame, il riferimento alle rispettive specie.
2. I nomi dei prodotti di cui all’, punti 1) e 2), possono essere completati da altri termini, a condizione che tali termini siano conformi alle pratiche leali di informazione di cui all’ del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Storico versioni
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