Art. 7

Temperatura delle carni di pollame congelate

In vigore dal 6 ott 2025
Temperatura delle carni di pollame congelate Alle carni di pollame congelate quali definite nell’allegato VII, parte V, sezione II, punto 3), del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applicano anche le disposizioni seguenti. Le carni di pollame congelate devono essere mantenute ad una temperatura stabile e pari o inferiore a -12 °C in ogni punto del prodotto; sono ammesse brevi fluttuazioni, con un innalzamento massimo di 3 °C. Queste tolleranze per quanto riguarda la temperatura del prodotto sono ammesse, nel rispetto delle buone pratiche di conservazione e di distribuzione, durante la distribuzione locale e nei banchi per la vendita al consumatore finale.
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