Art. 5 · Nomi delle carcasse e dei tagli di pollame

Art. 5

Nomi delle carcasse e dei tagli di pollame

In vigore dal 6 ott 2025
Nomi delle carcasse e dei tagli di pollame 1.   Per i prodotti cui si applica il presente regolamento, le denominazioni di vendita degli alimenti ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 sono costituite dai nomi indicati all’ del presente regolamento e dai termini corrispondenti nelle altre lingue ufficiali dell’Unione contenuti nell’allegato I del presente regolamento; il nome reca anche: a) nel caso di carcasse intere, il riferimento ad una delle presentazioni specificate all’, paragrafo 1; b) nel caso di tagli di pollame, il riferimento alle rispettive specie. 2.   I nomi dei prodotti di cui all’, punti 1) e 2), possono essere completati da altri termini, a condizione che tali termini siano conformi alle pratiche leali di informazione di cui all’ del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2026:343:oj#art-5