Art. 7
Preparazione e presentazione delle richieste di presa in carico
In vigore dal 2 ott 2025
Preparazione e presentazione delle richieste di presa in carico
1. Le richieste di presa in carico sono effettuate utilizzando un modulo uniforme conforme al modello di cui all'allegato II.
Nei casi di cui all'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351, la richiesta di presa in carico è effettuata utilizzando un modulo uniforme conforme al modello di cui all'allegato XII.
La richiesta comprende una motivazione piena e dettagliata, basata su tutte le circostanze del caso, e include quanto segue:
a)
copia di tutti gli elementi di prova e le prove circostanziali da cui si desume che lo Stato membro richiesto è competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, corredati eventualmente di osservazioni su come siano stati assunti e sul valore probatorio ad essi attribuito dallo Stato richiedente con riferimento all'elenco degli elementi di prova e delle prove circostanziali di cui all'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351, che figurano nell'allegato I del presente regolamento;
b)
se necessario, copia delle dichiarazioni rilasciate per iscritto dal richiedente o messe a verbale, e altra documentazione o altre informazioni pertinenti che giustifichino la richiesta, come una copia del modello di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351, fotografie e dati biometrici rilevati conformemente al regolamento (UE) 2024/1358.
Per le richieste di presa in carico riguardanti i membri di una stessa famiglia effettuate simultaneamente è utilizzato lo stesso modulo uniforme.
2. Quando la richiesta è basata su un riscontro positivo trasmesso dall'Eurodac conformemente all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358 a seguito di un confronto tra i dati biometrici del richiedente e i dati biometrici rilevati in precedenza a norma dell' di detto regolamento e controllati, se del caso, a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, dello stesso regolamento, essa include il risultato del riscontro positivo e tutti i dati trasmessi insieme al riscontro positivo, ad eccezione dei dati biometrici.
3. Quando la richiesta è basata su un riscontro positivo trasmesso dal sistema di informazione visti (VIS) a norma dell' o dell' undecies del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) a seguito del confronto delle impronte digitali del richiedente protezione internazionale con impronte rilevate in precedenza e trasmesse al VIS a norma dell' di detto regolamento, e il risultato è stato controllato a norma dell' dello stesso regolamento, essa comprende i dati forniti dal VIS.
4. Quando la richiesta è basata sugli articoli da 25 a 28 o sull' del regolamento (UE) 2024/1351, non sono necessarie prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA, purché le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la competenza.
Storico versioni
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