Art. 9

Rigetto di una richiesta di presa in carico

In vigore dal 2 ott 2025
Rigetto di una richiesta di presa in carico 1.   Lo Stato membro richiesto che ritenga che gli elementi presentati non permettano di stabilire la sua competenza rigetta la richiesta utilizzando l'apposita sezione dello stesso modulo uniforme usato per la presentazione della richiesta. Lo Stato membro richiesto motiva il rigetto conformemente all'articolo 40, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1351, suffragando i comprovati motivi con elementi di prova e prove circostanziali, se disponibili. 2.   Ove lo Stato membro richiedente ritenga che il rigetto oppostogli sia basato su un errore di valutazione ovvero disponga di prove complementari da far valere, esso può sollecitare un riesame della richiesta. Questa facoltà è esercitata nelle tre settimane successive al ricevimento del rigetto. Lo Stato membro richiesto si adopera per rispondere entro due settimane. La scadenza del termine di due settimane pone fine alla procedura di riesame, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro richiesto abbia o meno risposto entro tale termine. La mancata reazione da parte dello Stato membro notificato entro i termini di cui al primo comma non equivale alla conferma della richiesta. Il primo comma non riapre i termini di cui all'articolo 40, paragrafi 1 e 7, del regolamento (UE) 2024/1351.
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