Art. 10
Persone a carico
In vigore dal 2 ott 2025
Persone a carico
1. Qualora il richiedente si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trovino il figlio, fratello o genitore dalla cui assistenza il richiedente dipende o che dipendono dall'assistenza del richiedente, il modulo uniforme di cui all'allegato VII è utilizzato per le consultazioni tra i due Stati membri e per le richieste di informazioni riguardanti:
a)
l'esistenza di legami familiari tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore;
b)
il vincolo di dipendenza tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore;
c)
la capacità dell'interessato di occuparsi della persona a carico;
d)
se necessario, l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo.
Il modulo uniforme è accompagnato da copie dei documenti giustificativi disponibili a sostegno della dipendenza, in particolare certificati medici, e le informazioni pertinenti fornite dagli interessati, nonché la conferma scritta da parte del richiedente o del figlio, fratello o genitore della loro capacità e volontà di occuparsi della persona a carico.
2. Lo Stato membro richiesto si adopera per rispondere entro due settimane dal ricevimento della richiesta di informazioni. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più esatte, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive.
3. La richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 1 è effettuata nel pieno rispetto dei termini fissati all'articolo 39, paragrafo 1, e all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351.
Il primo comma non pregiudica l'applicazione dell'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1351.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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