Art. 5

Numero di riferimento

In vigore dal 2 ott 2025
Numero di riferimento 1.   Ogni trasmissione inviata tramite DubliNet reca un numero di riferimento che consente di individuare senza ambiguità il caso cui si riferisce e lo Stato membro trasmittente. Tale numero deve permettere anche di determinare i tipi di trasmissione seguenti: a) richiesta di presa in carico (tipo 01); b) notifica di ripresa in carico (tipo 02); c) richiesta di informazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1351 (tipo 03); d) richiesta di informazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351 (tipo 04); e) richiesta di informazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1351 (tipo 05); f) richiesta di informazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1351 (tipo 06); g) richiesta di informazioni sul figlio, fratello o genitore di un richiedente in caso di dipendenza (tipo 07); h) scambio di informazioni sul familiare, fratello o parente di un minore non accompagnato (tipo 08); i) trasmissione di informazioni prima di un trasferimento (tipo 09); j) trasmissione del certificato sanitario comune (tipo 10); k) trasmissione del modulo uniforme per la ricollocazione (tipo 11); l) trasmissione di informazioni sulle compensazioni di competenza di cui all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1351 (tipo 12). 2.   Ogni tipo di trasmissione di cui al paragrafo 1 è seguito dalla lettera «P», che indica la priorità, quando il caso riguarda minori o quando la richiesta è presentata sulla base degli articoli da 25 a 28 e dell' del regolamento (UE) 2024/1351. 3.   Il numero di riferimento comincia con le lettere usate per identificare lo Stato membro che provvede al trasferimento in Eurodac. Tale identificazione è seguita dal numero che indica il tipo di trasmissione secondo la classificazione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, dall'indicazione della priorità a norma del paragrafo 2 e dal numero di riferimento nazionale del caso usato dallo Stato membro che provvede al trasferimento. 4.   Per la trasmissione del modulo uniforme che figura nell'allegato VI, di cui all', paragrafo 2, il numero di riferimento inizia con le lettere utilizzate per identificare lo Stato membro che provvede al trasferimento nell'Eurodac, seguite dal tipo di trasmissione di cui al paragrafo 1 (tipo 09), dalla lettera «G», dal numero di persone che si propone di trasferire e della data prevista del trasferimento sotto forma di giorno/mese/anno. 5.   Tutte le trasmissioni inviate dall'Agenzia per l'asilo iniziano con l'indicazione «EUAA».
Storico versioni

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