Art. 3

Obbligo di usare DubliNet

In vigore dal 2 ott 2025
Obbligo di usare DubliNet 1.   Tutti i moduli uniformi, i dati biometrici rilevati in conformità del regolamento (UE) 2024/1358 e ogni altra corrispondenza scritta relativa all'applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 sono inviati tramite DubliNet. 2.   In deroga al paragrafo 1, le comunicazioni fra il servizio competente dello Stato membro incaricato del trasferimento e i servizi competenti dello Stato membro richiesto circa gli aspetti pratici del trasferimento, l'orario e il luogo d'arrivo, specie se la persona da trasferire è sotto scorta, possono avvenire se necessario secondo altre modalità.
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