Art. 3

Singolo produttore

In vigore dal 29 set 2025
Singolo produttore 1.   Al momento della presentazione di una domanda di registrazione di un’indicazione geografica, il singolo produttore di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411 fornisce spiegazioni e prove adeguate per dimostrare che le condizioni cumulative specificate in tale articolo sono soddisfatte. 2.   Il fatto che un’indicazione geografica protetta sia costituita o composta dal nome dell’azienda del singolo produttore non impedisce ad altri produttori di utilizzare detto nome, a condizione che si conformino al disciplinare di produzione.
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