Art. 8
Prova dell’origine
In vigore dal 29 set 2025
Prova dell’origine
1. Il disciplinare di produzione di un’indicazione geografica protetta contiene le procedure che i produttori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell’origine per quanto riguarda:
a)
il prodotto;
b)
le materie prime, se del caso; e
c)
gli altri elementi che, secondo il disciplinare di produzione, devono provenire dalla zona geografica delimitata.
2. Tutte le restrizioni relative all’origine delle materie prime, se del caso, contemplate nel disciplinare di produzione di un prodotto il cui nome è registrato come indicazione geografica protetta sono giustificate in relazione al legame di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2411.
3. I produttori sono in grado di:
a)
individuare il fornitore, la quantità e l’origine delle materie prime, se del caso, e/o gli eventuali prodotti ricevuti, nonché il destinatario, la quantità e la destinazione dei prodotti forniti; e
b)
dimostrare che il prodotto è fabbricato conformemente alle fasi di produzione definite nel disciplinare di produzione.
Storico versioni
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