Art. 9

Descrizione di più prodotti distinti

In vigore dal 29 set 2025
Descrizione di più prodotti distinti 1.   Qualora la domanda di registrazione di un nome o di approvazione di una modifica si riferisca a due o più prodotti distinti che sono autorizzati a utilizzare il nome in questione, il rispetto dei requisiti per la registrazione è dimostrato per ogni prodotto separatamente. 2.   Ai fini del presente articolo, per «prodotti distinti» si intendono prodotti che, sebbene recanti lo stesso nome registrato, sono differenziati al momento dell’immissione sul mercato o sono considerati come prodotti diversi dai consumatori. Il termine può inoltre fare riferimento a prodotti artigianali e industriali oggetto di classificazioni diverse nell’ambito della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:1956:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo