Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 set 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«documentazione di accompagnamento»: i documenti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411;
(2)
«sistema digitale» di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411: il sistema digitale per la presentazione per via elettronica delle domande all’Ufficio;
(3)
«decisione adottata nel quadro della fase nazionale»: una decisione di cui all’ del regolamento (UE) 2023/2411 adottata dall’autorità competente di uno Stato membro;
(4)
«produttore»: un operatore impegnato in una o più fasi di produzione di prodotti artigianali e industriali;
(5)
«associazione di produttori»: qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori che trattano il medesimo prodotto;
(6)
«regolamento (UE) 2023/2411»: il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753;
(7)
«documento unico»: un documento di cui all’ del regolamento (UE) 2023/2411 contenuto nella domanda;
(8)
«singolo produttore»: un richiedente che soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411;
(9)
«modifica ordinaria del disciplinare di produzione»: una modifica del disciplinare di produzione quale definita all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411;
(10)
«modifica temporanea del disciplinare di produzione»: una modifica del disciplinare di produzione quale definita all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411;
(11)
«modifica dell’Unione»: una modifica del disciplinare di produzione quale definita all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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