Art. 5
Nomi esistenti
In vigore dal 29 set 2025
Nomi esistenti
1. L’obbligo di informazione di uno Stato membro interessato nei confronti dell’Ufficio a norma dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411 è soddisfatto presentando all’Ufficio, tramite il sistema digitale o la sua apposita casella di posta elettronica funzionale, i nomi esistenti che lo Stato membro desidera registrare e proteggere a norma del regolamento (UE) 2023/2411 e le corrispondenti domande in linea con l’articolo 70, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
2. L’obbligo di informazione di uno Stato membro interessato nei confronti della Commissione a norma dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411 è soddisfatto presentando alla Commissione, tramite la sua apposita casella di posta elettronica funzionale, i nomi esistenti che lo Stato membro desidera registrare e proteggere a norma del regolamento (UE) 2023/2411.
3. In caso di mancato completamento di una delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 2 dicembre 2026, le informazioni di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411 si considerano non presentate.
4. Le domande che accompagnano i nomi esistenti saranno trattate in conformità dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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