Art. 6

Protocollo di raccolta dei dati per le falene notturne

In vigore dal 19 set 2025
Protocollo di raccolta dei dati per le falene notturne 1.   Durante il periodo di osservazione stabilito a norma dell’ gli Stati membri raccolgono dati su falene notturne in ciascun sito di monitoraggio servendosi di trappole luminose. 2.   Le trappole luminose sono attive per una notte al mese durante il periodo di osservazione, con un intervallo minimo di tre settimane tra un’attivazione e l’altra nello stesso sito di monitoraggio. 3.   In deroga al paragrafo 2, se per un lungo periodo di tempo non si presentano le condizioni ambientali di cui al paragrafo 6 e tale circostanza impedisce il collocamento di trappole luminose una volta al mese, è possibile collocarle con una frequenza inferiore. 4.   In deroga al paragrafo 2 è possibile collocare trappole luminose con una frequenza maggiore di una volta al mese nei siti di monitoraggio in cui il periodo di osservazione è inferiore a sei mesi. In tal caso l’intervallo minimo di tempo deve essere inferiore a tre settimane. 5.   Durante il periodo di attivazione di ciascuna trappola luminosa sono registrati i parametri ambientali seguenti: a) temperatura (in °C); b) copertura nuvolosa (in ottavi); c) velocità del vento (in m/s); d) nebbia (presenza/assenza); e) precipitazioni (presenza/assenza); f) fase lunare principale (luna nuova, primo quarto, luna piena, ultimo quarto); g) qualsiasi altro parametro pertinente che possa incidere sulla raccolta dei dati. 6.   Le trappole luminose sono collocate quando sono presenti le condizioni ambientali nelle quali le specie di cui al paragrafo 1 sono attive nella fase adulta del ciclo di vita. A tal fine, per i parametri ambientali elencati al paragrafo 5, lettere da a) a f), gli Stati membri specificano le condizioni nelle quali collocare le trappole luminose. Tali condizioni possono essere adattate alle circostanze di ciascun sito e non sono modificate nel corso del periodo di valutazione. 7.   In ciascun sito di monitoraggio sono collocate due trappole luminose, a una distanza di almeno 50 m. Le trappole luminose sono posizionate a una distanza di almeno 10 m dai corpi idrici e di almeno 50 m dalle sorgenti luminose artificiali. Esse sono collocate in modo che la parte superiore della sorgente luminosa si trovi a un’altezza compresa tra 30 cm e 1 m dal suolo. Attorno a ciascuna trappola vi è un raggio di 1 m sgombro di ostacoli che ne possano bloccare la luce. 8.   La posizione delle trappole luminose deve essere georeferenziata e mappata per ciascun sito di monitoraggio prima dell’inizio della raccolta dei dati. Ciascuna trappola luminosa è attribuita a uno dei tipi di ecosistemi di cui all’, paragrafo 4, primo comma. La posizione di ciascuna trappola luminosa non è modificata nel corso del periodo di valutazione, a meno che non diventi inaccessibile per cause di forza maggiore. 9.   In tutti i siti di monitoraggio gli Stati membri utilizzano lo stesso modello di trappola luminosa e lo stesso tipo di sorgente luminosa. Il modello di trappola luminosa e il tipo di sorgente luminosa non sono modificati nel corso del periodo di valutazione. In deroga al primo comma è possibile utilizzare un modello diverso di trappola luminosa e un tipo diverso di sorgente luminosa a latitudini superiori a 60° N. La sorgente luminosa di ciascuna trappola ha un’emissione luminosa elevata nello spettro di luce ultravioletta e blu (350-550 nm). Le sorgenti luminose sono sottoposte a debita manutenzione, senza modifiche sostanziali dell’intensità luminosa o della composizione spettrale nel tempo.
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