Art. 4
Periodo di osservazione
In vigore dal 19 set 2025
Periodo di osservazione
Gli Stati membri definiscono, per ciascun sito, il periodo di osservazione durante il quale è effettuata la raccolta dei dati annuale a norma degli . Il periodo di osservazione non è modificato nel corso del periodo di valutazione.
Storico versioni
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