Art. 3

Siti di monitoraggio

In vigore dal 19 set 2025
Siti di monitoraggio 1.   Un sito di raccolta dei dati («sito di monitoraggio») corrisponde a un quadrato con lato di 2 km il cui centro è un punto della griglia di riferimento LUCAS. 2.   In deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono utilizzare siti di monitoraggio prestabiliti, purché selezionati nel rispetto dei requisiti stabiliti ai paragrafi 4, 5 e 6. 3.   Gli Stati membri raccolgono dati sull’abbondanza e sulla diversità delle specie impollinatrici nel numero minimo di siti di monitoraggio stabilito all’allegato I. 4.   Gli Stati membri selezionano i siti di monitoraggio mediante campionamento casuale stratificato. La stratificazione è effettuata per regione biogeografica e per i tipi di ecosistemi seguenti: a) ecosistemi agricoli; b) ecosistemi forestali; c) altri ecosistemi. Oltre alla stratificazione di cui al primo comma gli Stati membri possono applicare una stratificazione per regioni NUTS, classi di altitudine, stato di protezione o categorie più precise di uso del suolo o di copertura del suolo. Il numero di siti in ciascuno strato è proporzionale alla quota geografica di tale strato rispetto alla superficie terrestre di un determinato Stato membro. 5.   La procedura di campionamento casuale stratificato dei siti garantisce che siano rappresentativi dell’intero territorio nazionale. Le distanze tra i siti di monitoraggio sono di almeno: a) 10 km per gli Stati membri con una superficie terrestre superiore a 75 000 km2; b) 5 km per gli Stati membri con una superficie terrestre compresa tra 20 000 km2 e 75 000 km2; c) 1 km per gli Stati membri con una superficie terrestre compresa tra 1 000 km2 e 20 000 km2. Per gli Stati membri con una superficie terrestre inferiore a 1 000 km2 non è prevista una distanza minima. 6.   Nell’applicare il metodo di campionamento casuale stratificato dei siti di monitoraggio, gli Stati membri possono escludere un sito di monitoraggio se soddisfa almeno uno dei criteri di esclusione seguenti: a) oltre il 30 % del sito di monitoraggio è privo di vegetazione terrestre; b) il sito di monitoraggio è ubicato, in tutto o in parte, in centri urbani, agglomerati urbani o zone periurbane; c) almeno il 30 % del sito di monitoraggio è inaccessibile a causa della presenza di infrastrutture pubbliche o perché situato in un’area pubblica ad accesso limitato, come una zona militare, di frontiera o di caccia; d) almeno il 30 % del sito di monitoraggio è inaccessibile perché situato in un’area privata che è una zona di frontiera o di caccia; e) Il sito di monitoraggio si trova a una latitudine superiore a 65°N; f) la raccolta dei dati presso il sito di monitoraggio è difficoltosa per almeno uno dei motivi seguenti: i) il sito di monitoraggio è distante dalla strada più vicina accessibile con veicoli a motore (più di 2 km) o è separato dalla strada da importanti ostacoli fisici o naturali che complicano il normale accesso; ii) il sito di monitoraggio è situato su un’isola di dimensioni inferiori a 50 km2 o può essere raggiunto solo con uno spostamento in nave di più di due ore da un porto con un servizio regolare di traghetti; iii) almeno il 30 % del sito di monitoraggio presenta una pendenza superiore a 20 gradi; g) il sito di monitoraggio non può essere attribuito a uno degli strati di cui al paragrafo 4. 7.   Gli Stati membri stilano l’elenco dei siti di monitoraggio selezionati a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 all’interno del loro territorio («elenco dei siti di monitoraggio»). L’elenco dei siti di monitoraggio non è modificato nel corso del periodo di valutazione. 8.   In deroga al paragrafo 7, secondo comma, un sito figurante nell’elenco dei siti di monitoraggio può essere sostituito in qualsiasi momento se è possibile concludere che soddisfa almeno uno dei criteri di esclusione definiti al paragrafo 6. I siti di monitoraggio esclusi dall’elenco sono sostituiti applicando il metodo di campionamento casuale stratificato di cui ai paragrafi 4, 5 e 6. 9.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e all’Agenzia europea dell’ambiente l’elenco dei siti di monitoraggio e le eventuali modifiche. L’Agenzia europea dell’ambiente mette l’elenco a disposizione del pubblico.
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