Art. 7
Protocollo di raccolta dei dati per le specie impollinatrici rare
In vigore dal 19 set 2025
Protocollo di raccolta dei dati per le specie impollinatrici rare
1. Gli Stati membri effettuano un monitoraggio mirato di tutte le specie di api, sirfidi e farfalle classificate come specie in pericolo critico. A tal fine gli Stati membri possono fare riferimento alla lista rossa dell’UE delle specie minacciate (6) o a una lista rossa nazionale, o entrambe.
2. In deroga al paragrafo 1, se il numero di specie individuate conformemente a detto paragrafo è superiore a 15, gli Stati membri possono limitare il numero di specie da monitorare a 15.
3. Gli Stati membri stilano un elenco delle specie da monitorare a norma dei paragrafi 1 e 2 e lo notificano alla Commissione. L’elenco non è modificato nel corso del periodo di valutazione.
4. Le specie che figurano nell’elenco di cui al paragrafo 3 sono monitorate mediante visite mirate sul campo almeno una volta all’anno in aree in cui ne è nota la presenza, accertandone la presenza o l’assenza. Gli Stati membri possono interrompere il monitoraggio di una specie in un determinato anno una volta accertata la sua presenza in almeno un’area.
5. Tutte le registrazioni delle specie di cui al paragrafo 3 sono georeferenziate.
Storico versioni
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