Art. 7

Criteri per valutare l’abilità e la capacità dei prestatori di servizi terzi di svolgere attività di valutazione

In vigore dal 12 set 2025
Criteri per valutare l’abilità e la capacità dei prestatori di servizi terzi di svolgere attività di valutazione 1.   Nel valutare se i prestatori di servizi terzi siano in grado e abbiano la capacità di svolgere attività di valutazione in modo affidabile e professionale, i verificatori esterni garantiscono che siano soddisfatti i criteri seguenti: a) il prestatore di servizi terzo dispone di competenze nelle materie oggetto delle attività esternalizzate; b) il prestatore di servizi terzo è disponibile a fornire le attività esternalizzate per la durata dell’esternalizzazione prevista; c) il prestatore di servizi terzo dispone di un quadro di controllo interno per garantire lo svolgimento adeguato delle attività esternalizzate. 2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 tiene conto delle informazioni seguenti in relazione al prestatore di servizi terzo: a) il modello di business, i servizi offerti, la proprietà, la struttura del gruppo e lo status di soggetto regolamentato o sottoposto a vigilanza; b) le qualifiche del personale coinvolto nelle attività di valutazione esternalizzate; c) le politiche e le procedure in atto per lo svolgimento delle attività esternalizzate, compreso l’uso di informazioni e dati accurati e affidabili; d) i controlli e le attività di monitoraggio in atto per garantire l’applicazione efficace delle politiche e delle procedure per lo svolgimento delle attività esternalizzate; e) se del caso, l’uso dell’automazione e della tecnologia nelle attività di valutazione; f) le prescrizioni giuridiche e normative applicabili alle attività del prestatore di servizi terzo.
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