Art. 8
Criteri per garantire che l’esternalizzazione delle attività di valutazione non comprometta sostanzialmente la qualità del controllo interno del verificatore esterno
In vigore dal 12 set 2025
Criteri per garantire che l’esternalizzazione delle attività di valutazione non comprometta sostanzialmente la qualità del controllo interno del verificatore esterno
Nel garantire che l’esternalizzazione delle attività di valutazione non comprometta sostanzialmente la qualità del loro controllo interno, i verificatori esterni assicurano che siano soddisfatti i criteri seguenti:
a)
il numero e il tipo di attività di valutazione da esternalizzare non danno luogo a una dipendenza eccessiva dal prestatore di servizi terzo;
b)
sono messe in atto misure di salvaguardia volte a gestire i rischi connessi all’esternalizzazione, compresi i rischi di dipendenza per la fornitura delle attività di valutazione esternalizzate;
c)
sono messe in atto disposizioni per la continuità del servizio, compresi piani di emergenza e collaudi periodici dei dispositivi di back-up;
d)
sono messe in atto disposizioni per la sicurezza dei dati e dei sistemi, compreso qualsiasi uso della tecnologia cloud;
e)
sono messe in atto garanzie volte ad assicurare che il verificatore esterno sia in grado di monitorare e supervisionare le attività di valutazione esternalizzate;
f)
se il prestatore di servizi terzo è contrattualmente autorizzato ad esternalizzare a sua volta lo svolgimento delle attività di valutazione, tali attività soddisfano i criteri di cui alle lettere da a) a e).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:2180:oj#art-8