Art. 5

Criteri per la valutazione di una gestione sana e prudente da parte dei verificatori esterni

In vigore dal 12 set 2025
Criteri per la valutazione di una gestione sana e prudente da parte dei verificatori esterni 1.   In sede di valutazione della loro gestione sana e prudente, i verificatori esterni assicurano che siano soddisfatti i criteri seguenti: a) le disposizioni di governance societaria specificano almeno l’organizzazione, l’ambito di applicazione, la finalità e il funzionamento degli organi di governance del verificatore esterno, compresi linee di riporto, responsabilità dei ruoli e canali di comunicazione chiari; b) esiste un quadro di controllo interno; c) le disposizioni organizzative garantiscono la continuità e la regolarità nell’esecuzione delle attività di valutazione, la tutela della riservatezza e della sicurezza delle registrazioni dei servizi forniti, procedure amministrative e contabili solide e sistemi adeguati di trattamento delle informazioni; d) è tutelato l’anonimato degli informatori e sono vietate le rappresaglie; e) le operazioni con parti correlate, le operazioni su conti personali dei dipendenti, le attività professionali esterne e l’accettazione di regali e ospitalità sono oggetto di revisione in modo coerente; f) è garantita l’indipendenza dei dipendenti soggetti ad accordi retributivi variabili; g) il consiglio di amministrazione del verificatore esterno adotta le politiche e le procedure previste dal presente regolamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i verificatori esterni assicurano che il quadro di controllo interno soddisfi i criteri seguenti: a) i meccanismi di controllo interno sono adattati alla natura, alla portata e alla complessità del verificatore esterno; b) le persone responsabili dei controlli interni sono in grado di ottenere le informazioni necessarie per svolgere la loro funzione e comunicano le loro conclusioni al consiglio di amministrazione del verificatore esterno; c) le funzioni di controllo interno sono indipendenti e chiaramente separate dalle linee di business che svolgono attività di valutazione. 3.   Il verificatore esterno valuta il rispetto dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 prima di fornire attività di verifica esterna e successivamente almeno una volta ogni 24 mesi, o non appena viene a conoscenza di deviazioni significative dai criteri.
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