Art. 5
Risultati della valutazione tra pari
In vigore dal 29 lug 2025
Risultati della valutazione tra pari
1. Fatto salvo l', paragrafo 9, il gruppo di valutazione tra pari:
(a)
presenta un progetto di relazione sulla valutazione tra pari allo Stato membro che ha effettuato la pre-notifica entro tre mesi dalla data di inizio della valutazione tra pari di cui all', paragrafo 3, a meno che la valutazione tra pari non sia oggetto di una proroga in conformità all', paragrafo 8, e la consegna della relazione avvenga nei tempi previsti nella proroga concordata;
(b)
presenta il progetto di relazione finale sulla valutazione tra pari alla Commissione e al gruppo di cooperazione, dopo aver preso in considerazione eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro che ha effettuato la pre-notifica sul contenuto del progetto di relazione sulla valutazione tra pari, ed entro tre mesi e due settimane dalla data ufficiale di inizio della valutazione tra pari a norma dell', paragrafo 3, a meno che la valutazione tra pari non sia oggetto di una proroga in conformità all', paragrafo 8, e la consegna della relazione avvenga nei tempi previsti nella proroga concordata;
(c)
fornisce allo Stato membro che ha effettuato la pre-notifica un progetto di parere sul regime di identificazione elettronica pre-notificato entro tre mesi e due settimane dalla data ufficiale di inizio della valutazione tra pari di cui all', paragrafo 3, a meno che la valutazione tra pari non sia oggetto di una proroga in conformità all', paragrafo 8, e la consegna del parere avvenga nei tempi previsti nella proroga concordata, e prepara il progetto di parere utilizzando il modello di cui all'allegato IV;
(d)
fornisce alla Commissione e al gruppo di cooperazione un progetto di parere definitivo sul regime di identificazione elettronica pre-notificato entro tre mesi e tre settimane dalla data di inizio della valutazione tra pari di cui all', paragrafo 3, a meno che la valutazione tra pari non sia oggetto di una proroga in conformità all', paragrafo 8, e la consegna del parere avvenga nei tempi previsti nella proroga concordata;
2. Prima di adottare e di pubblicare su un apposito sito web della Commissione il suo parere definitivo sulla conclusione della valutazione tra pari conformemente al paragrafo 9, il gruppo di cooperazione può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti allo Stato membro che ha effettuato la pre-notifica o al gruppo di valutazione tra pari.
3. Lo Stato membro che ha effettuato la pre-notifica fornisce le informazioni supplementari richieste di cui al paragrafo 2, salvo nei casi in cui ricorra una delle situazioni seguenti:
(a)
lo Stato membro non è in possesso di tali informazioni e l'acquisizione delle stesse determinerebbe un onere amministrativo irragionevole;
(b)
le informazioni richieste riguardano aspetti attinenti alla sicurezza pubblica o nazionale;
(c)
le informazioni richieste riguardano aspetti attinenti a segreti commerciali, professionali o d'impresa;
(d)
la sensibilità delle informazioni rende impossibile l'istituzione di un canale sicuro per trasmettere le informazioni al gruppo di cooperazione.
4. La relazione finale sulla valutazione tra pari elenca le informazioni richieste dal gruppo di valutazione tra pari o dal gruppo di cooperazione che non hanno potuto essere fornite per uno o più motivi di cui al paragrafo 3, senza specificare i motivi indicati dallo Stato membro che ha effettuato la pre-notifica. L'impatto dell'eventuale indisponibilità di informazioni può essere esaminato dal gruppo di valutazione tra pari nella relazione finale sulla valutazione tra pari.
5. Il gruppo di valutazione tra pari presenta la relazione finale sulla valutazione tra pari e il suo progetto di parere definitivo al gruppo di cooperazione entro quattro mesi o, in caso di proroga a norma dell', paragrafo 8, entro sei mesi dalla data ufficiale di inizio della valutazione tra pari a norma dell', paragrafo 3.
6. Il parere definitivo del gruppo di valutazione tra pari sul regime di identificazione elettronica dello Stato membro che ha effettuato la pre-notifica elenca gli eventuali impegni assunti da tale Stato membro.
7. Dopo la presentazione della relazione finale di valutazione tra pari e del parere definitivo del gruppo di valutazione tra pari, il gruppo di cooperazione adotta e pubblica il proprio parere sulla conclusione della valutazione tra pari, indicando se e in che modo il regime di identificazione elettronica oggetto della valutazione tra pari soddisfa i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 che si applicano ai livelli di garanzia indicati dallo Stato membro che ha effettuato la pre-notifica, conformemente all'allegato I del presente regolamento. La procedura di adozione segue il regolamento interno del gruppo di cooperazione.
8. Il parere del gruppo di cooperazione identifica lo Stato membro che ha effettuato la pre-notifica, nonché il regime di identificazione elettronica pre-notificato e il relativo livello di garanzia. Il parere indica inoltre se la valutazione tra pari è stata completata con successo.
9. Le informazioni fornite a norma dell', paragrafo 1, sono pubblicate dal gruppo di cooperazione, tranne nel caso in cui lo Stato membro che le ha fornite abbia indicato per iscritto che tali informazioni non dovrebbero essere rese pubbliche.
Storico versioni
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