Art. 6

Modifiche significative nei regimi di identificazione elettronica oggetto di valutazione tra pari

In vigore dal 29 lug 2025
Modifiche significative nei regimi di identificazione elettronica oggetto di valutazione tra pari 1.   Qualora un regime di identificazione elettronica notificato subisca modifiche tali da incidere sulla sua interoperabilità, sicurezza o affidabilità, lo Stato membro che ha effettuato la notifica informa senza indebito ritardo il gruppo di cooperazione di tali modifiche e aggiorna le informazioni fornite in precedenza. 2.   Dopo il ricevimento di una notifica di cui al paragrafo 1, e a condizione che il regime di identificazione elettronica notificato sia stato oggetto di valutazione tra pari, qualsiasi Stato membro del gruppo di cooperazione può chiedere un aggiornamento della valutazione tra pari. 3.   In caso di richiesta di aggiornamento, le procedure di cui agli articoli da 3 a 5 si applicano di conseguenza e il gruppo di valutazione tra pari limita la valutazione agli elementi che sono stati modificati secondo la notifica iniziale e all'impatto di tali modifiche.
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