Art. 4
Organizzazione della valutazione tra pari
In vigore dal 29 lug 2025
Organizzazione della valutazione tra pari
1. Il gruppo di valutazione tra pari effettua la valutazione tra pari sulla base delle informazioni fornite a norma dell', paragrafo 1, dallo Stato membro che ha effettuato la pre-notifica.
2. La valutazione tra pari è organizzata in tre gruppi di lavoro, o secondo qualsiasi altra procedura concordata in seno al gruppo di cooperazione conformemente al suo regolamento interno. Nel caso dei gruppi di lavoro, ciascun di essi è composto da un relatore e almeno un membro attivo.
3. I gruppi di lavoro di cui al paragrafo 2 sono i seguenti:
(a)
un gruppo di lavoro sulla registrazione, che effettua la valutazione tra pari dell'allineamento del regime di identificazione elettronica pre-notificato ai requisiti in materia di registrazione di cui all'allegato, sezione 2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502;
(b)
un gruppo di lavoro per la gestione e l'autenticazione dei mezzi di identificazione elettronica, che effettua la valutazione tra pari dell'allineamento del regime di identificazione elettronica pre-notificato ai requisiti in materia di gestione dei mezzi di identificazione elettronica e autenticazione di cui all'allegato, sezioni 2.2 e 2.3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1502;
(c)
un gruppo di lavoro per la gestione e l'organizzazione che effettua la valutazione tra pari dell'allineamento del regime di identificazione elettronica pre-notificato ai requisiti in materia di gestione e organizzazione di cui alla sezione 2.4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502.
4. La valutazione tra pari comprende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, una o più delle seguenti attività:
(a)
la valutazione della documentazione pertinente fornita dallo Stato membro che ha effettuato la pre-notifica;
(b)
l'esame dei processi descritti nell'ambito di tale documentazione;
(c)
seminari tecnici;
(d)
l'esame di valutazioni di terzi indipendenti, ove siano disponibili valutazioni pertinenti di questo tipo;
(e)
la redazione della relazione sulla valutazione tra pari, che ne sintetizza le conclusioni e i risultati.
5. I gruppi di lavoro possono presentare richieste debitamente giustificate di informazioni supplementari, corredate di documentazione aggiuntiva, allo Stato membro che ha effettuato la pre-notifica qualora le informazioni fornite a norma dell', paragrafo 1, non siano sufficienti per concludere la valutazione tra pari.
6. Lo Stato membro che ha effettuato la pre-notifica soddisfa tali richieste, salvo nei casi in cui ricorra una delle situazioni seguenti:
(a)
lo Stato membro non è in possesso delle informazioni, né della documentazione e l'acquisizione delle stesse determinerebbe un onere amministrativo irragionevole;
(b)
le informazioni o la documentazione richieste riguardano aspetti attinenti alla sicurezza pubblica o nazionale;
(c)
le informazioni richieste riguardano aspetti attinenti a segreti commerciali, professionali o d'impresa.
(d)
la sensibilità delle informazioni rende impossibile l'istituzione di un canale sicuro per trasmetterle ai membri del gruppo di valutazione tra pari.
7. In tali casi lo Stato membro che ha effettuato la pre-notifica informa il coordinatore dei motivi del rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richieste e fornisce una sintesi di alto livello delle informazioni o una versione espunta della documentazione.
Storico versioni
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