Art. 2
Avvio della valutazione tra pari
In vigore dal 29 lug 2025
Avvio della valutazione tra pari
1. La pre-notifica comprende come minimo:
(a)
un confronto tra il regime di identificazione elettronica pre-notificato e i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502, sotto forma di un documento di mappatura dei livelli di garanzia per la valutazione tra pari conformemente all'allegato I del presente regolamento;
(b)
una descrizione ad alto livello del regime di identificazione elettronica, del suo ecosistema e dell'identificazione elettronica nello Stato membro che ha effettuato la pre-notifica, sotto forma di un libro bianco in conformità all'allegato II del presente regolamento;
(c)
informazioni relative all'interoperabilità del regime di identificazione elettronica e ai requisiti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501, sotto forma di un documento di mappatura del quadro di interoperabilità conforme al modello di cui all'allegato III del presente regolamento.
2. La Commissione trasmette le informazioni della pre-notifica al gruppo di cooperazione.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono fornite almeno in inglese. Gli Stati membri non sono tenuti a tradurre alcun documento qualora ciò comporti un onere amministrativo o finanziario irragionevole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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