Art. 7

Disposizioni amministrative per l’omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli

In vigore dal 25 lug 2025
Disposizioni amministrative per l’omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli 1)   I costruttori e le autorità di rilascio dell’omologazione utilizzano i modelli e i formati di cui agli allegati I, V, VII, XI, XIV, XVI e XXI del presente regolamento per la dimostrazione della conformità alle prescrizioni per l’omologazione in relazione alle emissioni di cui agli del regolamento (UE) 2024/1257 sulle prove. 2)   Se le prescrizioni degli del presente regolamento sono rispettate, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione in relazione alle emissioni e assegna un numero di omologazione in relazione alle emissioni conformemente al sistema di numerazione indicato nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683. La sezione 3 del numero di omologazione in relazione alle emissioni di cui all’allegato IV, punto 2.3, del regolamento (UE) 2020/683 è redatta però conformemente all’allegato I, appendice 6, del presente regolamento. L’autorità di omologazione non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo. 3)   In deroga al paragrafo 2, su richiesta del costruttore, un veicolo dotato di un sistema OBD può essere ammesso all’omologazione in relazione alle emissioni anche se il sistema presenta una o più anomalie che non lo rendono pienamente conforme alle prescrizioni specifiche dell’allegato XI, a condizione che siano rispettate le disposizioni amministrative specifiche del punto 3 di tale allegato. L’autorità di omologazione comunica la decisione di rilasciare tale omologazione a tutte le autorità di omologazione degli altri Stati membri conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) 2018/858. 4)   Quando concede un’omologazione in relazione alle emissioni conformemente al regolamento (UE) 2024/1257, l’autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione in relazione alle emissioni conforme al modello di cui all’allegato I, appendice 4, del presente regolamento.
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