Art. 5
Prescrizioni per l’omologazione in relazione alle emissioni per quanto riguarda i dispositivi di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica
In vigore dal 25 lug 2025
Prescrizioni per l’omologazione in relazione alle emissioni per quanto riguarda i dispositivi di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica
1) Il costruttore garantisce che i seguenti veicoli delle categorie M1, N1 e N2 designati come «Euro 7ext» o «Euro 7Gext» in conformità all’ del regolamento (UE) 2024/1257 sono dotati di un dispositivo di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e di energia elettrica:
a)
veicoli dotati esclusivamente di motore/i a combustione interna (ICE) e veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) alimentati esclusivamente a diesel minerale, biodiesel, benzina, etanolo o qualsiasi combinazione di tali carburanti;
b)
veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV) alimentati a elettricità e con uno qualsiasi dei carburanti di cui alla lettera a).
2) I dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e di energia elettrica di cui all’, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1257 devono essere conformi alle prescrizioni dell’allegato XXII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:1706:oj#art-5