Art. 9

Conformità della produzione

In vigore dal 25 lug 2025
Conformità della produzione 1)   Oltre alle misure volte a garantire la conformità della produzione che il costruttore è tenuto ad adottare a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/858, si applicano le disposizioni dell’allegato I, sezione 4, del presente regolamento e il metodo statistico applicabile conformemente all’appendice 2 del regolamento ONU n. 154. 2)   La conformità della produzione è verificata in base alla descrizione contenuta nella scheda di omologazione che figura nell’allegato I, appendice 4.
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