Art. 8
Modifiche delle omologazioni in relazione alle emissioni
In vigore dal 25 lug 2025
Modifiche delle omologazioni in relazione alle emissioni
Gli articoli 27, 33 e 34 del regolamento (UE) 2018/858 si applicano a tutte le estensioni delle omologazioni in relazione alle emissioni rilasciate a norma del regolamento (UE) 2024/1257.
Su richiesta del costruttore, le disposizioni riguardanti le estensioni delle omologazioni in relazione alle emissioni di cui all’allegato I, punto 3, si applicano senza necessità di prove ulteriori soltanto ai veicoli dello stesso tipo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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