Art. 8

Chiusura di uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità

In vigore dal 17 lug 2025
Chiusura di uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità 1.   I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa chiudono lo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità in uno dei casi seguenti: a) lo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità ha conseguito i suoi obiettivi; b) lo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità ha raggiunto la data di conclusione stabilita a norma dell’, paragrafo 3, e i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa non hanno raggiunto un accordo sul suo rinnovo; c) la Commissione non ha autorizzato il rinnovo a norma dell’; d) non sono disponibili i finanziamenti necessari per proseguire le attività dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità. 2.   Al momento della chiusura dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa provvedono affinché tutti i progetti nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità siano correttamente conclusi a norma dell’. 3.   I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa presentano la relazione finale di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/903 entro tre mesi dalla chiusura dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità.
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Chiusura di uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità (Art. 8 Regolamento (UE) 2025/1420) — Testo vigente | Portale Normativo