Art. 2

Disposizioni generali

In vigore dal 17 lug 2025
Disposizioni generali 1.   Uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità è istituito mediante un accordo specifico tra almeno tre soggetti dell’Unione o enti pubblici. I soggetti giuridici che formano un consorzio possono istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, purché il consorzio coinvolga almeno tre soggetti dell’Unione o enti pubblici e soddisfi le condizioni di cui al presente regolamento. 2.   Prima di formalizzare l’accordo specifico, i soggetti dell’Unione o gli enti pubblici che istituiscono lo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità provvedono affinché: a) lo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità soddisfi i criteri illustrati all’ e specificati nella lista di controllo di cui all’allegato del presente regolamento; b) lo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità sia stato notificato alla Commissione e, se del caso, autorizzato dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/903 e dell’ del presente regolamento. 3.   Uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità è istituito per un periodo iniziale che non dovrebbe essere superiore a tre anni. Uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità può essere rinnovato secondo la procedura di cui all’. La partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità deve iniziare e concludersi entro la durata dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, senza superare la durata massima della partecipazione a uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità stabilita all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/903.
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