Art. 1
Definizioni
In vigore dal 17 lug 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«progetto»: una serie specifica di azioni volte a sviluppare, addestrare, provare e convalidare soluzioni di interoperabilità innovative, che si svolgono nell’ambiente controllato di uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità secondo un piano specifico e che coinvolgono i partecipanti di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/903;
2)
«coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa»: i soggetti dell’Unione o gli enti pubblici che istituiscono e gestiscono congiuntamente uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, anche sorvegliandone l’istituzione, coordinando la partecipazione, monitorando i progressi compiuti ed elaborando relazioni sulle attività e sulla loro cessazione;
3)
«accordo specifico»: un atto formale concluso tra almeno tre soggetti dell’Unione o enti pubblici che delinea le condizioni, i ruoli, le responsabilità e i metodi di lavoro per la creazione, la governance e il funzionamento di uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità;
4)
«autorità di regolamentazione»: organismo o autorità di regolamentazione che sorveglia e garantisce la conformità in settori specifici al livello dell’Unione, degli Stati membri, regionale o locale pertinente per i progetti in uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità;
5)
«piano specifico»: un piano specifico sullo sviluppo, l’addestramento, la prova e la convalida di soluzioni di interoperabilità innovative in uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, quale menzionato all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/903.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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