Art. 3
Criteri per l’istituzione di spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità
In vigore dal 17 lug 2025
Criteri per l’istituzione di spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità
1. Qualsiasi ente pubblico o soggetto dell’Unione può partecipare all’istituzione di uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, fatte salve le condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. L’obiettivo di uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità dovrebbe contribuire agli obiettivi di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/903.
3. Gli enti pubblici o i soggetti dell’Unione valutano la possibilità di aderire a uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità esistente con lo stesso ambito di applicazione o di collegarsi agli spazi di sperimentazione normativa esistenti con un ambito di applicazione simile prima di istituire un nuovo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità.
4. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa concludono un accordo specifico sull’istituzione di uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità che contiene almeno gli elementi seguenti:
a)
una descrizione dell’obiettivo, dell’ambito di applicazione e dei risultati dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, in particolare del modo in cui lo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità contribuisce efficacemente agli obiettivi di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/903, delle soluzioni di interoperabilità innovative che possono essere sviluppate, addestrate, provate o convalidate nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità e delle questioni normative aperte affrontate nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, nonché della sua durata prevista;
b)
un piano di governance che delinea le modalità di funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, anche per quanto riguarda la gestione dei progetti nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, che stabilisce modalità chiare e trasparenti per la collaborazione tra i partecipanti, le autorità di regolamentazione e qualsiasi altro soggetto coinvolto nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità e che delinea i ruoli e le responsabilità dei partecipanti che entrano nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità o che ne escono; i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa possono concordare tra loro la ripartizione dei compiti di cui all’ del presente regolamento;
c)
la descrizione di un meccanismo di gestione dei rischi volto a sorvegliare, monitorare e attenuare i rischi, garantendo la protezione dei diritti fondamentali, della salute, della sicurezza e dei dati personali, sostenuto da politiche e procedure chiare per affrontare potenziali violazioni di tali diritti fondamentali, delle norme in materia di salute e sicurezza e della protezione dei dati personali;
d)
la descrizione di un quadro per la valutazione e l’elaborazione di relazioni nell’ambito dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità e sui progetti in corso al suo interno, compresi meccanismi per monitorare i progressi compiuti, affrontare le sfide, documentare gli insegnamenti appresi e le potenziali azioni di seguito e garantire l’allineamento agli obiettivi normativi;
e)
qualora sia previsto il trattamento di dati personali nell’ambito dei progetti in corso nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, le informazioni di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/903.
5. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa concordano l’avvio di almeno un progetto nel rispetto delle condizioni stabilite nell’accordo specifico e nel capo III del presente regolamento, definendo un progetto di piano specifico.
Storico versioni
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