Art. 9
Diritti e obblighi generali dei coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa
In vigore dal 17 lug 2025
Diritti e obblighi generali dei coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa
1. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa gestiscono il funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità e i progetti correlati per l’intera durata dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità.
2. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa sono specificamente responsabili dei compiti seguenti:
a)
invitare le autorità di regolamentazione a partecipare allo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità;
b)
orientare il dialogo normativo con le autorità di regolamentazione coinvolte in merito all’istituzione dei progetti e ai conseguenti apprendimenti;
c)
decidere il numero di progetti da realizzare in sequenza o in parallelo durante la vita dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità;
d)
pubblicare inviti a partecipare allo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità sul portale «Europa interoperabile» e ammettere i partecipanti allo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità conformemente all’;
e)
selezionare i progetti da realizzare nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, verificando nel contempo che ciascun progetto rimanga nell’ambito di applicazione dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, prestando particolare attenzione agli aspetti seguenti:
—
sostenere l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei che coinvolgono partecipanti di almeno due Stati membri diversi o almeno un ente pubblico e un soggetto dell’Unione;
—
contribuire allo sviluppo, alla prova e alla convalida di una soluzione di interoperabilità innovativa; e
—
individuare le questioni normative specifiche in gioco e gli orientamenti attesi dalle autorità che vigilano sullo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità;
f)
garantire che la partecipazione si basi su un piano specifico;
g)
stabilire un termine per la partecipazione a un progetto;
h)
decidere in merito alla proroga di un progetto a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/903;
i)
concludere un progetto a norma dell’;
j)
provvedere alla presentazione di relazioni periodiche e di una relazione finale alla Commissione e al comitato per un’Europa interoperabile;
k)
istituire un quadro di gestione dei rischi a norma dell’.
3. Qualora sia necessario trattare dati personali nel contesto di progetti in corso nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa adottano le misure necessarie per consentire alle autorità competenti per la protezione dei dati di svolgere efficacemente i loro compiti di controllo a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/903.
Storico versioni
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