Art. 8
Chiusura di uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità
In vigore dal 17 lug 2025
Chiusura di uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità
1. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa chiudono lo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità in uno dei casi seguenti:
a)
lo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità ha conseguito i suoi obiettivi;
b)
lo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità ha raggiunto la data di conclusione stabilita a norma dell’, paragrafo 3, e i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa non hanno raggiunto un accordo sul suo rinnovo;
c)
la Commissione non ha autorizzato il rinnovo a norma dell’;
d)
non sono disponibili i finanziamenti necessari per proseguire le attività dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità.
2. Al momento della chiusura dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa provvedono affinché tutti i progetti nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità siano correttamente conclusi a norma dell’.
3. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa presentano la relazione finale di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/903 entro tre mesi dalla chiusura dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità.
Storico versioni
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